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UNA SCELTA IN COMUNE: Dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti

Anche l'UFFICIO ANAGRAFE può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi e tessuti a seguito degli interventi normativi di cui all'art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2009 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalle legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, in fase di RICHIESTA O RINNOVO della carta d'identità i cittadini possono dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti e per coloro che lo richiedono tale volontà può essere indicata sul documento d'identità.

A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la priopria volontà (consenso o diniego) in materia di donazioni di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:

- la registrazione della propria volontà attraverso una dichiarazione, resa in carta libera su moduli appositamente predisposti da ASL, Uffici Anagrafici, Medici di Medicina Generale, Associazioni dei Donatori, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere o Ambulatori dei medici di medicina generale. Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro 24 ore su 24;

- la compilazione del c.d. "tesserino blu" del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali;

- qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, anch'essa da conservare tra i documenti personali;

- l'atto olografo dell'Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO): grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l'AIDO, anche queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT;

- una dichiarazione resa presso i Centri Regionali per i Trapianti (CRT).

 

In caso di decesso, a morte accertata (da almeno 6 ore), i medici verificano se il potenziale donatore abbia con sè un documento che attesti la propria volontà o se ques'ultima risulti nel SIT. In mancanza di tale espressione di volontà è possibile procedere ad espianto di organi solo qualora non vi siano opposizioni da parte dei famigliari.

Infatti, se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i famigliari (coniuge non separato, convivente moe uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto è bene parlare anche con i componenti della propria famiglia, poichè - in assenza di dichiarazione - sono loro ad essere interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.

 

IL CITTADINO PUO' MODIFICARE LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' IN QUALSIASI MOMENTO. Sarà comunque ritenuta valida, SEMPRE L'ULTIMA DICHIARAZIONE RESA in ordine di tempo secondo le modalità previste.

E' possibile anche in qualsiasi momento richieder la cancellazione della dichiarazione di volontà resa presso i Comuni o le ASL e registrata nel Sistema Informativo Trapianti, semplicemente recandosi presso lo sportello comunale o sanitario.

Chiunque volesse ulteriori informazioni può consultare in merito il sito web www.trapianti.salute.gov.it

 

 

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