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CAMBIAMENTO DI COGNOME E DI NOME


A chi rivolgersi? Prefettura - Ufficio territoriale di Governo 


Il cambiamento di cognome e nome o l´aggiunta al proprio di un altro cognome avviene con Decreto del Prefetto.
La domanda deve essere presentata al Prefetto della Provincia in cui il richiedente ha la residenza.

Per i minori l’istanza deve essere sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale. La modulistica e ulteriori informazioni sono è reperibili  nel sito nella Prefettura di Imperia  seguendo il percorso: Cosa fare per…/ Servizi al Cittadino / Cambio cognome nome.

Qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione, il richiedente sarà autorizzato a far affiggere all´albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di sua residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'interessato o i genitori del minore pertanto chiederanno personalmente, al comune di residenza e di nascita l´affissione che deve avere la durata di trenta giorni consecutivi, per consentire ai terzi interessati di proporre eventuali opposizioni.
Successivamente la Prefettura accertata la regolarità dell´affissione, emanerà un proprio decreto.

A chi consegnare il decreto? Ufficio di Stato Civile

Il cittadino che abbia richiesto ed ottenuto il relativo decreto deve presentarlo (in originale)   all´Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza al fine di chiederne con istanza in bollo sottoscritta e corredata di documento di identità  la trascrizione nei registri di stato civile. L´Ufficiale di Stato Civile provvederà alla trascrizione del decreto sul relativo registro, dando comunicazione agli uffici competenti degli eventuali altri Comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli).
Gli effetti del cambiamento (nuove generalità sulle certificazioni), sono sospesi fino al compimento di tutte le annotazioni prescritte.

La conclusione del procedimento sarà comunicata per iscritto dal responsabile del procedimento  all’interessato o agli esercenti la potestà genitoriale.


RICHIESTA DI ESATTA INDICAZIONE DEL NOME 


A chi rivolgersi? Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.

Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell´entrata in vigore del Nuovo Ordinamento di Stato Civile, (30/03/2001), un nome composto da più elementi può dichiarare per iscritto all´Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita, l´esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o in conformità dell´uso che del nome è stato fatto da parte del soggetto interessato, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello Stato Civile e di Anagrafe.

Più semplicemente se c´è discordanza tra quanto risulta sull´atto di nascita e quanto riportato in altri documenti amministrativi in merito all´indicazione del nome (es. Anna Maria invece di Anna) si può rendere questa dichiarazione.

Cosa occorre? Dichiarazione dell´interessato

Dichiarazione firmata e accompagnata da fotocopia di documento di identità, presentata all´Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita, mediante il seguente Modulo  debitamente compilato in stampatello o comunque in modo chiaro e intellegibile.

L´Ufficiale dello Stato Civile che riceve l´istanza- dichiarazione procede alla sua annotazione nell´atto di nascita del richiedente, alle annotazione sugli altri atti di stato civile eventualmente a lui correlati (matrimonio, nascite dei figli ecc.) e alle comunicazioni anagrafiche che ne conseguono.

Per quanto riguarda invece la modifica degli atti privati a titolo esemplificativo gli atti notarili, intestazione di conti correnti bancari o postali ecc. l’allineamento dell’intestazione alla scelta del proprio nome ai sensi dell’art. 36 DPR 396/2000 deve essere fatta a cura dell’interessato.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 

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