Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti di stato civile che li riguardano formati all´estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
L´ufficiale dello Stato civile può rilasciare copia integrale dell´atto trascritto a richiesta degli interessati.
Le trascrizioni sui registri di Stato Civile sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all´ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solo copia integrale al diretto interessato secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del Ministero dell´Interno del 26 marzo 2001. Se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalità, secondo l´ordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate sugli atti anagrafici mentre, sugli atti di stato civile formati all´estero e trascritti sui registri di stato civile non si possono riportare variazioni mediante apposizione di annotazioni. L´ufficiale di Stato civile potrà, invece, se richiesto dall´interessato, procedere alla trascrizione dell´atto formato all´estero come aggiornato nel Paese di cui il richiedente è cittadino secondo le norme colà vigenti. Tali istruzioni sono state impartite dal Ministero dell´Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 art. 19