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E' compito istituzionale dei Comuni formare gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise e di Appello, nei quali devono essere iscritti, d´ufficio o su domanda, coloro i quali ne possiedano i requisiti.


I cittadini possono richiedere l´iscrizione nell´albo dei giudici popolari entro il mese di luglio degli anni dispari.


REQUISITI:


Giudici popolari delle Corti di Assise

 

  • residenza anagrafica nel Comune;
  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • possesso del diploma di scuola media inferiore;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni.

 

Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

 

  • residenza anagrafica nel Comune;
  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • possesso del diploma di scuola media superiore;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni.

 

Non possono ricoprire l´incarico di giudice popolare:

 

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all´ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine o congregazione.

 

L´ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione o cause di dispensa dall'ufficio (es. Ministri e Sottosegretari di Stato, membri del Parlamento, i Prefetti delle provincie); in ogni caso sull'esonero dalle funzioni di giudice popolare decide il Presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di Appello.

 

 

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