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La disciplina dell’IMU rimane su tutti gli immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

 

Non si applica, altresì:

-          agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-          ai fabbricati civili destinati ad alloggi sociali;

-          alla casa coniugale assegnata al coniuge, in caso di separazione legale;

-          ad un unico immobile, purchè non locato, appartenente al personale in servizio delle forze di “sicurezza”.

 

Il Comune di Taggia, con proprio Regolamento, ha equiparato ad abitazione principale per la quale non è dovuta l’IMU, l’abitazione di proprietà o usufrutto, purchè non locata, posseduta da anziani o disabili ricoverati permanenti in strutture o istituti di ricovero;

 

Le abitazioni principali accatastate in A/1, A/8, A/9 (ville, castelli ecc.), continuano a pagare l’IMU come prima casa  e  le detrazioni spettanti sono soltanto quelle di base (200 euro).

 

Per gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune di residenza del proprietario, con decorrenza 2013, viene introdotta l’IRPEF fondiaria al 50%

 

Per gli immobili strumentali alla produzione l’IMU è deducibile nella misura del 20%  (per il 2013 era pari al 30%) dall’IRES.

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