Calcolo TASI
IUC componente TASI
La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013), riforma i tributi comunali sulla casa (IMU e TARES) e istituisce una nuova imposta: la IUC (Imposta Unica Comunale),
La nuova imposta si basa su 2 presupposti impositivi: il primo di natura patrimoniale e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone delle seguenti imposte:
- IMU (Imposta Unica Municipale);
- TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili);
- TARI (Tassa Rifiuti).
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU.
T A S I
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile (fabbricati, aree scoperte, terreni edificabili), compresa l’abitazione principale, a qualsiasi uso adibiti. Pertanto, la TASI è dovuta da chiunque possieda (proprietario), o detenga (inquilini), a qualsiasi titolo un immobile.
In caso di più possessori o detentori dell’immobile, essi sono tenuti all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Il gettito è destinato a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni (es. illuminazione pubblica, trasporti pubblici, polizia locale; servizi cimiteriali, manutenzione delle strade e del verde pubblico, ecc.).
Non finanzia, invece i servizi a domanda individuale, cioè quei servizi pubblici per i quali gli Enti Locali sono tenuti a chiedere una contribuzione a carico dell’utente (asili nido, mense, impianti sportivi ecc.).
La base imponibile della TASI è quella determinata ai fini IMU.
L'aliquota base TASI è pari all'1 per mille, i Comuni possono ridurre tale aliquota fino all’azzeramento oppure aumentarla.
In caso di aumento i Comuni devono rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita per l’IMU al 2013 (6 per mille per la prima casa e 10,6 per mille per gli altri immobili).
Per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU.