A) AVVISO DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE TOSAP OPERATORI DEI MERCATI RIONALI
Vi informiamo che la legge n° 126 del 13 ottobre 2020, di conversione con modifiche del D.L. n°104 del 14 agosto 2020, ha previsto l’esonero del pagamento Tosap per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n°114 (ovvero gli operatori dei mercati rionali) dal 1°marzo al 15° ottobre 2020, per un totale di 7 mesi e 15 giorni.
Al fine di dare attuazione alla suddetta legge invitiamo tutti i soggetti interessati a presentare istanza di rimborso al Comune, entro il 31 dicembre 2020, indicando le proprie generalità sulla base di quanto indicato nell’Allegato A al presente avviso con i seguenti dati: Codice utente (riportato negli avvisi di pagamento effettuati); Anagrafica completa; Codice fiscale e partita iva; Indirizzo pec valido, Codice IBAN (e intestatario conto corrente) su cui riversare il dovuto.
Le istanze dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2020 dalla pubblicazione del presente avviso all’indirizzo all’indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., in subordine all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per la conseguente protocollazione della stessa presso il Comune di Taggia (IM) e per conoscenza all’indirizzo mail di ABACO S.p.A: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
In subordine, l’utente ha la possibilità di richiedere la compensazione di quanto di sua spettanza sul 2021 entro il 31 dicembre 2020 dalla pubblicazione del presente avviso.
In ogni caso, il rimborso non è dovuto ai soggetti che risultino debitori nei confronti del Comune per il medesimo tributo. Pertanto laddove vi siano dei debiti riferiti all’anno d’imposta 2020 e/o ad annualità pregresse gli stessi saranno automaticamente compensati fino all’importo del credito spettante.
B) AVVISO DI COMPENSAZIONE O RIMBORSO TOSAP PUBBLICI ESERCIZI
Vi informiamo che le occupazioni permanenti di suolo pubblico autorizzate a favore delle attività rientranti nell'art. 5 Legge 287/1991 hanno diritto ad una riduzione dal pagamento della TOSAP dal 1 maggio al 31 dicembre 2020, (art. 181 D.L. 34/2020 e successiva conversione in Legge) cui occorre sommare altri due mesi (marzo e aprile 2020) previsti dalla D.C.C. n° 37 del 23.07.2020 che fa propria la D.G.C. n° 78 del 07.05.2020 di questo Comune, per un totale finale di 10 mesi.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, invitiamo tutti i soggetti interessati a presentare istanza di compensazione di quanto di propria spettanza sul 2021 entro il 31 dicembre 2020 alla scrivente concessionaria, indicando le proprie generalità sulla base di quanto indicato nell’Allegato B al presente avviso con i seguenti dati:
- Codice utente (riportato negli avvisi di pagamento effettuati);
- Anagrafica completa; Codice fiscale e partita iva; Indirizzo pec valido.
Le istanze dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2020 dalla pubblicazione del presente avviso all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e per conoscenza all’indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., in subordine all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per la conseguente protocollazione della stessa presso il Comune.
In subordine, l’utente ha la possibilità di richiedere il rimborso agli indirizzi comunali di cui sopra entro il 31 dicembre 2020 dalla pubblicazione del presente avviso, indicando nell’istanza anche il Codice IBAN (e intestatario conto corrente) su cui riversare il dovuto, oltre a tutte le generalità sopra richieste nel caso di istanza di compensazione.
In ogni caso, il rimborso non è dovuto ai soggetti che risultino debitori nei confronti del Comune per il medesimo tributo. Pertanto laddove vi siano dei debiti riferiti all’anno d’imposta 2020 e/o ad annualità pregresse gli stessi saranno automaticamente compensati fino all’importo del credito spettante.