Si definisce morosità incolpevole la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovute ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Taggia in possesso dei seguenti requisiti all’atto di presentazione della domanda:
- valore dell'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica), determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05 Dicembre 2013, riferito al nucleo familiare, non superiore a € 35.000,00= oppure un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00=;
- il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- il richiedente deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- il richiedente deve avere cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- il richiedente non deve essere titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il medesimo requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare.
I requisiti suddetti sono dichiarati dall’interessato nella domanda di assegnazione del contributo.
Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.
I contributi per la morosità incolpevole non possono essere cumulati ai benefici del Fondo di sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” (Fondo Sociale Affitti).
Per la concessione del contributo per la morosità incolpevole vengono individuati alcuni criteri preferenziali, attraverso la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
La D.G.R. n. 420 del 27 Marzo 2015 individua le seguenti priorità per la concessione dei contributi:
- inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In caso di assegnazione del contributo sarà cura del Comune prevedere che il sostegno economico venga versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
- inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Il Comune di Taggia, in totale autonomia, nel rispetto dei criteri di preferenza e di priorità di cui sopra, può provvedere alla concessione dei contributi anche in base ad una valutazione complessiva che tenga conto:
- della data stabilita per l’esecuzione dello sfratto;
- dell’adesione dell’inquilino a progetti individualizzati proposti dai Servizi sociali e inerenti la situazione alloggiativa;
- della riduzione della capacità economica complessiva del nucleo familiare al momento della presentazione dell’istanza tale per cui l’incidenza del canone sostenuto sul reddito complessivo loro superi la misura del 30%.
Possono presentare la domanda di concessione del contributo per la morosità incolpevole, il titolare del contratto di locazione o, per l’incapace o persona sottoposta alla misura dell’amministrazione di sostegno, il legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
Per presentare la domanda è necessario compilare l’apposito modulo e sostenere un colloquio con l’Assistente Sociale di riferimento.
Il richiedente dovrà allegare all’istanza idonea documentazione che attesti:
1) la certificazione I.S.E.E. redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05 Dicembre 2013;
2) tutta la documentazione che certifichi la sussistenza di una (o più) cause di morosità incolpevole:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
3) l’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
4) il contratto di locazione regolarmente registrato;
5) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
6) ulteriore documentazione attestante la presenza dei requisiti costituenti criterio preferenziale di cui al precedente articolo 3.
I contributi verranno assegnati in base allo stanziamento stabilito dalla Regione Liguria e fino ad esaurimento dello stesso. L'erogazione agli aventi diritto avverrà previa assegnazione dei fondi da accertare per il tramite di un formale provvedimento emesso dalla Regione Liguria. Qualora l'entità delle risorse assegnate dalla Regione si riveli inferiore rispetto ai contributi determinati si procederà ad una loro rideterminazione in maniera proporzionale.
I contributi non riscossi dagli interessati per qualsiasi motivo entro l’anno della loro messa a disposizione, sono oggetto di necessaria segnalazione.
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l’importo di € 8.000,00=.
I contributi concessi dovranno essere finalizzati:
- alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con canone concordato;
- al versamento di un deposito cauzionale per stipulare il contratto di locazione; in tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’alloggio;
- al ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio previa disponibilità di quest’ultimo a consentirne il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Per garantire quanto sopra, per ogni richiedente sarà elaborato un progetto individualizzato che specifichi la destinazione del contributo e l’entità di esso, in relazione alle caratteristiche della situazione ed alla luce dello stanziamento regionale a ciò finalizzato.