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Voto domiciliare

 

Il decreto legge 3 gennaio 2006 n.1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, con una disposizione contenuta nell'articolo 1, ha introdotto la modalità di voto domiciliare.
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare:

- gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l´allontanamento dall'abitazione in cui dimorano e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa          richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora;

- gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29, legga 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni             organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

 Il primo passaggio che l'elettore deve fare, nell'immediatezza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o "intrasportabilità").

La certificazione la rilascia esclusivamente l'Azienda USL solo attraverso propri medici incaricati.

La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.

La certificazione, per i solo "intrasportabili", deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.

 

Il secondo passaggio è di presentare la richiesta non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

  • dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l´abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
  • copia della tessera elettorale;
  • certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, da cui risulti la esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio oppure che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29, legga 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale); il medesimo certificato potrà attestare altresì la eventuale necessità di un accompagnatore per l´esercizio del voto.

 Il Sindaco rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio una attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell´ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, con la assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

 

L'elettore interessato a esprimere il diritto di voto nella propria abitazione in cui dimora per le Elezioni Regionali e il  Referendum Costituzionale di domenica 20 settembre 2020 e lunedi' 21 settembre 2020, deve trasmettere al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione, corredata delle prescritta documentazione sanitaria tra martedì 11 agosto  e lunedì 31 agosto  2020.

 

 

 

 

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