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Diritto di voto elettori fisicamente impediti

 

Gli elettori affetti da gravi infermità che hanno bisogno dell´assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere all´Ufficio Elettorale di ottenere l´annotazione permanente del diritto al voto assistito tramite l´apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.
L´annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale personale evita all´elettore fisicamente impedito di doversi munire ogni volta, in occasione di consultazioni elettorali, dell´apposito certificato medico (Legge 5.2.2003 n. 17 ; D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570).
La persona interessata (o altra persona delegata) deve presentare:

  • richiesta tendente ad ottenere l´annotazione permanente del diritto al voto
  • tessera elettorale del richiedente;
  • certificato medico rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza che attesti che l´infermità fisica impedisce all´elettore di esprimere il voto senza l´aiuto di un altro elettore.

Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità tale da non consentire l´autonoma espressione del voto.
Detti elettori possono esprimere il proprio voto grazie all´assistenza di un elettore appartenente alla propria famiglia oppure di un altro elettore purché entrambi siano elettori di qualsivoglia comune italiano.
Per gli elettori non vedenti è sufficiente esibire il libretto nominativo di pensione rilasciato ora dall´I.N.P.S. e prima dal Ministero dell´Interno nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili":
Analogamente, è sufficiente esibire il certificato di pensione, anche per la categoria dei "Ciechi di Guerra".

 

 

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