Regione Liguria con delibera n. 378 del 27 aprile 2004 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari: sperimentazione dei prestiti sull'onore" ha avviato una misura a favore di singoli e/o famiglie in temporaneo stato di necessità, che consiste nella possibilità di ottenere un prestito agevolato da un minimo di 3.000 fino a un massimo di 10.000 euro, in funzione delle necessità dei richiedenti e delle loro capacità di rimborso.
Per poter ottenere il prestito il richiedente dovrà essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
Per poter accedere a tale misura occorre inviare la domanda, redatta sul modulo scaricabile in questa pagina e sul sito di Filse che gestisce la misura, corredata da:- fotocopia fronte/retro di documento d'identità valido- attestazione di Isee ordinario in corso di validità- autocertificazione sulle motivazioni della richiestaL’autocertificazione, una volta erogato il beneficio, potrà essere sorteggiata a campione e verificata dal competente Settore regionale mediante richiesta al beneficiario delle pezze giustificative sulle spese sostenute con gli importi del prestito che devono essere congruenti con quanto dichiarato nella domanda.
La domanda, completa di allegati, può essere inviata a mezzo di posta ordinaria a:
Regione LiguriaDipartimento Salute e Servizi SocialiSettore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione, Pari OpportunitàVia Fieschi 1716121 Genova
La domanda, completa di allegati, può essere inoltre inviata anche mediante Pec (Posta elettronica certificata) o a mezzo mail personale del richiedente al seguente indirizzo: sociale@cert.regione.liguria.it
La Regione provvederà a comunicare a mezzo stampa l'eventuale esaurimento dei fondi e la conseguente impossibilità a presentare ulteriori domande.
I beneficiari - dalla data del decreto regionale di approvazione del prestito stesso - hanno un termine di quattro mesi - al fine di concludere la pratica presso l'istituto bancario convenzionato, aderente all’iniziativa, ovvero BPER BANCA.
Decorso tale termine la pratica si intende annullata per decadenza dal beneficio.