Nel caso di genitori uniti in matrimonio:
• uno o entrambi i genitori;
• persona con procura speciale dei genitori;
Nel caso di genitori non uniti in matrimonio:
• padre e madre insieme, se entrambi vogliono riconoscere il/la figlio/a;
• padre e madre insieme, se entrambi vogliono riconoscere il/la figlio/a, anche se già sposati con altra persona;
• la sola madre, se il padre non viene nominato;
• il solo padre, se la madre non vuole essere nominata.
• un solo genitore, se è già stato fatto l’atto di riconoscimento del nascituro
Se sei una madre che non vuole essere nominata:
• devi dirlo al personale ostetrico che ti presta assistenza al parto
oppure
• devi dirlo all’assistente sociale della clinica ostetrica prima del parto.
In questo modo tuteli il/la neonato/a, te stessa e non commetti un reato.
La dichiarazione di nascita è obbligatoria e ha la funzione di iscrivere il/la neonato/a nel registro di stato civile e nellanagrafe della popolazione residente. Le persone neonate seguono la residenza della madre, se residente in un comune italiano.
Si può presentare la dichiarazione di nascita:
• entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
• entro 10 giorni dalla nascita all'ufficiale di stato civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è preciso accordo), oppure del comune in cui è avvenuta la nascita;
Nel caso di superamento del termine di 10 giorni, si invita a fissare l’appuntamento per la registrazione il prima possibile: in questi casi l’Ufficiale dello Stato Civile può ricevere la dichiarazione solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo e, in ogni caso, dovrà fare la segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Per tutti:
• attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto.
• atto di riconoscimento del nascituro, se presente;
• documento di riconoscimento/d’identità in corso di validità (carta d’identità/patente/passaporto);
Per le persone di cittadinanza non italiana:
• documento di identità/riconoscimento o passaporto;
• se sei richiedente asilo, il permesso di soggiorno oppure la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno munita di fotografia;
• se non conosci la lingua italiana devi farti assistere da un/a interprete maggiorenne munito/a di documento di riconoscimento/identità.
Sulla base degli atti di nascita registrati nei registri di Stato Civile del Comune di Taggia, possono essere richiesti allo sportello o tramite email (allegando un documento di identità):
• certificato di nascita;
• estratto per riassunto dell’atto di nascita (su richiesta, con indicazione dei genitori);
• estratto per copia integrale dell’atto di nascita.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita.
Riconoscimento del nascituro
Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio può essere effettuato anche prima della nascita. Questo si compie durante la gestazione, davanti all'Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune italiano, o con atto notarile.
Può avvenire in presenza di entrambi i genitori (in tal caso la successiva dichiarazione di nascita potrà essere resa anche da uno solo dei due) oppure della sola madre.
Quale nome scegliere
Deve essere scelto un nome che corrisponda al sesso del/della figlio/a, fino ad un massimo di tre elementi.
Se si sceglie un nome composto da più elementi, si può decidere che sia riportato per intero nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e sui documenti, oppure si possono separare i nomi con la virgola, in modo che compaia solo quello che la precede.
Quale cognome scegliere
I genitori possono attribuire al/alla figlio/a, di comune accordo:
• solo il cognome del padre;
• solo il cognome della madre;
• il doppio cognome – paterno e materno – stabilendone l’ordine;
Casi particolari •
Persone nate morte, oppure nate vive, ma decedute prima di rendere la dichiarazione di nascitaLa dichiarazione non può essere fatta in ospedale, ma
solo nel Comune in cui è avvenuto l’evento.
•
Genitore/genitori minori di 16 anni- se
entrambi i genitori non hanno compiuto il 16° anno di età non sarà possibile rendere la dichiarazione di nascita a meno che i genitori non vengano autorizzati da un giudice. La denuncia, in questo caso, dovrà essere resa dal personale medico che ha assistito al parto e i genitori potranno riconoscere il/la figlio/a al compimento del loro 16° anno di età;
- se
solo uno dei genitori non ha ancora compiuto il 16° anno di età: la dichiarazione di nascita potrà essere resa dal genitore che ha già 16 anni compiuti. L’altro genitore potrà riconoscere il/la figlio/a successivamente, una volta raggiunti i 16 anni;
- se
solo un genitore intende riconoscere il figlio, ma non ha compiuto il 16° anno di età: la denuncia dovrà essere fatta dal personale medico, come nel primo caso.
•
Figli non riconosciutiSe i genitori non intendono riconoscere il/la figlio/a dopo la nascita, la dichiarazione potrà essere resa solo dal personale medico che ha assistito al parto.
•
Genitori iscritti AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)Se i genitori sono iscritti all’AIRE, la dichiarazione può essere fatta solo presso l’ospedale o presso il comune di nascita del figlio/figlia.