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Convivenza di fatto

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La convivenza di fatto è definita dalla legislazione italiana come una situazione in cui due persone maggiorenni vivono stabilmente insieme, legate da affetti di coppia e reciproca assistenza morale e materiale. Questa unione deve presentarsi al di fuori di legami di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. La normativa vigente riconosce ai conviventi di fatto diritti specifici che riguardano la visita, l’assistenza e l’accesso alle informazioni personali, in particolare nei casi di malattia o ricovero.
L'art. 1 L. n. 76/2016, nei commi da 38 a 65, elenca dettagliatamente i diritti attribuiti ai conviventi di fatto, sottolineando l'importanza di tali diritti nel garantire la tutela reciproca in situazioni vulnerabili. È fondamentale, pertanto, che entrambi i partner esprimano esplicitamente la volontà di instaurare una convivenza di fatto, poiché, per acquisire valore legale, tale convivenza deve essere formalmente dichiarata presso l’Ufficio Anagrafe competente.


A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due cittadini: 

  • maggiorenni;
  • uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenti nel Comune;
  • coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

Descrizione

La convivenza di fatto è definita dalla legislazione italiana come una situazione in cui due persone maggiorenni vivono stabilmente insieme, legate da affetti di coppia e reciproca assistenza morale e materiale. Questa unione deve presentarsi al di fuori di legami di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. La normativa vigente riconosce ai conviventi di fatto diritti specifici che riguardano la visita, l’assistenza e l’accesso alle informazioni personali, in particolare nei casi di malattia o ricovero.
L'art. 1 L. n. 76/2016, nei commi da 38 a 65, elenca dettagliatamente i diritti attribuiti ai conviventi di fatto, sottolineando l'importanza di tali diritti nel garantire la tutela reciproca in situazioni vulnerabili. È fondamentale, pertanto, che entrambi i partner esprimano esplicitamente la volontà di instaurare una convivenza di fatto, poiché, per acquisire valore legale, tale convivenza deve essere formalmente dichiarata presso l’Ufficio Anagrafe competente.

Come fare

Presentando un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi i soggetti, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità in corso di validità e secondo il modello predisposto.

La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Taggia scegliendo una delle seguenti modalità:

  1. direttamente allo sportello del Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
  2. a mezzo raccomandata indirizzata a: Comune di Taggia, Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe – Via San Francesco, 441 Cap 18018 -  Taggia
  3. a mezzo fax al numero 0184-41388
  4. per via telematica all'indirizzo mail: anagrafe@comune.taggia.im.it  pec: demografici.taggia.im@legalmail.it

Cosa serve

Nel caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

  1. dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
  2. dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.

Cosa si ottiene

I conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'Ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • i diritti inerenti la casa di abitazione;
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell'intestatario del contratto o di suo recesso;
  • inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • diritti del convivente nell'attività d'impresa;
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applica i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Tempi e scadenze

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni successivi la ricezione, a registrare la convivenza di fatto con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Dal momento della registrazione (ovvero entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

Accertamento dei Requisiti
L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, l' ufficio Anagrafe non avrà effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano eventuali link e/o allegati

Documenti e Allegati

Contatti

Ufficio Anagrafe
Indirizzo: L'ufficio si trova al piano intermedio della sede comunale

Telefono:
0184 476222
Email:
anagrafe@comune.taggia.im.it
PEC:
demografici.taggia.im@legalmail.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 20/09/2024


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