Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del Nuovo Ordinamento di Stato Civile (30/03/2001), un nome composto da più elementi, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, l´esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o in conformità dell’uso che del nome è stato fatto da parte del soggetto interessato, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello Stato Civile e di Anagrafe.
Più semplicemente, se c´è discordanza tra quanto risulta sull’atto di nascita e quanto riportato in altri documenti amministrativi in merito all’indicazione del nome (es. Anna Maria invece di Anna) si può rendere questa dichiarazione.
Se c´è discordanza tra quanto risulta sullatto di nascita e quanto riportato in altri documenti amministrativi in merito allindicazione del nome si può rendere questa dichiarazione
Bisogna presentare apposita dichiarazione firmata e accompagnata da fotocopia di documento di identità all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.
L’Ufficiale dello Stato Civile che riceve l´istanza procede annotando la scelta eseguita nell’atto di nascita del richiedente e sugli altri atti di Stato Civile eventualmente a lui correlati (matrimonio, nascite dei figli ecc.), assieme alle comunicazioni anagrafiche che ne conseguono.
Per quanto riguarda, invece, la modifica degli atti privati (es. atti notarili, intestazione di conti correnti bancari o postali ecc.) l’allineamento dell’intestazione alla scelta del proprio nome ai sensi dell’art. 36 DPR 396/2000 deve essere fatta a cura dell’interessato.
Annotazione su atti di Stato Civile in cui l’interessato è indicato e comunicazione enti interessati.
La dichiarazione viene accolta senza indugio e la procedura si conclude entro il termine di 30 giorni.