A chi è rivolto
Requisiti
Devi essere:
- maggiorenne;
- iscritto nelle liste elettorali del territorio
L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a:
- notai;
- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali;
- segretari delle Procure della Repubblica;
- presidenti delle Province;
- sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali;
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- consiglieri comunali e provinciali;
- avvocati/e iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine
Descrizione
È l'attestazione da parte di un funzionario incaricato che la firma in calce di un documento è stata apposta in sua presenza, dopo aver accertato l'identità della persona che sottoscrive.
Come fare
La firma deve essere autenticata - oltre che nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e nelle deleghe, nei seguenti casi:
- Dichiarazione di accettazione di candidature elettorali;
- Presentazione di liste elettorali;
- Proposte di legge nazionali e regionali;
- Proposte di referendum nazionali, regionali e locali
Documentazione richiesta
- un documento di riconoscimento in corso di validità;
Cosa serve
Per autenticazione firme su dichiarazioni di accettazione delle candidature elettorali:
- un documento di riconoscimento in corso di validità;
- indicazione della elezione cui si riferisce la candidatura;
- indicazione della lista per la quale la persona si candida;
Per autenticazione firme di presentazione delle liste per le elezioni:
- un documento di riconoscimento in corso di validità (per ogni firmatario);
- indicazione dell'elezione cui la lista si riferisce;
- descrizione della lista che si intende presentare.
Per autenticazione di firme su proposte di leggi e referendum a carattere nazionale, regionale o locale:
- un documento di riconoscimento in corso di validità;
- indicazione della sottoscrizione alla quale si intende aderire
Cosa si ottiene
L'attestazione da parte di un funzionario incaricato che la firma in calce di un documento è stata apposta in sua presenza, dopo aver accertato l'identità della persona che sottoscrive.
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
- P.R. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- n. 53 del 21 marzo 1990 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (art. 14) e successive modificazioni;
- 120/1999 - Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
Condizioni di servizio
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 11/03/2025