A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzaizone a seguito delle pubblicazioni di matrimonio.
Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno della stessa.
Matrimonio civile
L'iter del matrimonio prevede la richiesta di pubblicazione all'albo pretorio e la successiva celebrazione del rito.
Se si vuole celebrare un matrimonio con rito civile italiano o religioso con effetti civili, bisogna fare la richiesta di pubblicazione, alternativamente, presso:
- il Comune di residenza di uno dei nubendi;
- la sede consolare italiana all’estero, se entrambi i nubendi sono iscritti A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero), o se una persona di cittadinanza italiana iscritta Aire sposa una persona di cittadinanza straniera non residente in Italia;
- la sede consolare italiana all’estero o il comune di residenza in Italia se uno dei due nubendi, entrambi di cittadinanza italiana, risiede all’estero.
L'ufficiale di Stato Civile verifica che non ci siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio raccogliendo d’ufficio la documentazione necessaria; successivamente, si potrà procedere con la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.
Matrimonio religioso
Nel caso di matrimonio con rito religioso, si segue la medesima procedura del rito civile. I nubendi dovranno, in aggiunta, presentare all’Ufficiale di Stato Civile la richiesta di effettuare la pubblicazione civile rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto (se previsto).
Dal quarto giorno successivo alla fine delle pubblicazioni, viene rilasciato il
certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Per i cittadini italiani:
- un documento di identità valido;
Per i cittadini non italiani:
- passaporto o permesso di soggiorno;
- Nulla osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, emesso dalla propria autorità consolare in Italia, munito di Apostille/legalizzazione
- se non conosci la lingua italiana devi essere assistito da un interprete sia al momento di richiesta delle pubblicazioni, sia al momento della celebrazione del matrimonio.
Sulla base degli atti di matrimonio registrati nei registri di Stato Civile del Comune di Taggia, possono essere richiesti allo sportello o tramite email (allegando un documento di identità)
- certificato di matrimonio;
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
- estratto per copia integrale dell’atto di matrimonio
La tariffa della sala comunale prescelta per la celebrazione
Casi particolari
- se si è minori di 18 anni: è necessaria un'autorizzazione a contrarre matrimonio del competente Tribunale per i minorenni;
- se si vogliono ridurre i tempi delle pubblicazioni: occorre un decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- se ci si vuole sposare con un parente o affine: occorre un decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c.);
- se c’è un divieto temporaneo a nuove nozze: occorre un decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.).
- le donne italiane e straniere che hanno ottenuto il divorzio all'estero, se non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, devono presentare:
- una copia della sentenza estera di divorzio
- l’autorizzazione del Tribunale Civile.
- le donne vedove da meno di 300 giorni, devono chiedere un'autorizzazione al Tribunale Civile.
LA SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALEIl regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica dei beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio o unione civile.
La comunione legale dei beni
Si applica automaticamente se i coniugi non scelgono un regime diverso: i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrano a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%.
Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati prima del matrimonio/unione civile e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.
Il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio/unione civile.
Il regime della separazione dei beni
Ogni coniuge conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio/unione civile e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva.
Si può scegliere il regime della separazione dei beni:
- al momento della celebrazione del matrimonio/unione civile, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto);
- prima del matrimonio/unione civile, a mezzo di apposita convenzione stipulata da un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);
- successivamente al matrimonio/unione civile, con convenzione stipulata da un notaio.
Se almeno uno dei nubendi non è cittadino italiano Se almeno una persona della coppia è straniera, le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge del diverso Stato di appartenenza
LUOGHI PER LA CELEBRAZIONE
Per la celebrazione del rito civile, il Comune di Taggia mette a disposizione, previa prenotazione:
- Ufficio di Stato Civile
- Sala polifunzionale
- Villa Boselli
- Ex Chiesa di Santa Teresa
- Castello