A chi è rivolto
Le coppie interessate a costituire un'unione civile devono essere:
- maggiorenni;
- dello stesso sesso;
- liberi da vincoli matrimoniali o di unione civile;
- non interdetti per infermità di mente;
- non legati dai vincoli di parentela, affinità adozione di cui all'art. 87 del c.c.
Descrizione
Possono costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione.
Per costituire lunione civile, la coppia può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi, indipendentemente dal luogo di residenza.
Come fare
Per unirsi civilmente, bisogna presentarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune prescelto e fare la richiesta di costituzione di unione civile.
L'Ufficiale di Stato Civile sottoscriverà il processo verbale nel quale verrà fissata la data in cui intenderete presentarvi per la costituzione dell'unione.
Per chi non ha la cittadinanza italiana
I cittadini stranieri che vogliono costituire unione civile in Italia, devono presentare all'Ufficiale di Stato Civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese in Italia, dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile.
Se la legge del relativo Stato non riconosce l'unione civile tra persone dello stesso sesso o di istituto giuridico analogo (es. matrimonio) e non può prodursi il nulla osta, si deve presentare un certificato o un altro atto che dimostri che si è di stato libero, o una dichiarazione sostitutiva, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La libertà di stato resta salva quando accertata o acquisita in seguito a un giudicato italiano o riconosciuto in Italia, cioè un provvedimento che non può più essere impugnato.
Cosa serve
- documento di identità
- I cittadini stranieri dovranno produrre una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico del paese di appartenenza, nulla osta all’unione civile.
Cosa si ottiene
Sulla base degli atti di matrimonio registrati nei registri di Stato Civile del Comune di Taggia, possono essere richiesti allo sportello o tramite email (allegando un documento di identità)
- certificato di unione civile;
- estratto per riassunto dell’atto di unione civile;
- estratto per copia integrale dell’atto di unione civile
Tempi e scadenze
La celebrazione deve svolgersi entro 180 giorni dalla formale comunicazione dell'assenza di impedimenti da parte dell'Ufficiale di Stato civile.
Quanto costa
L’unione civile non prevede il costo della marca da bollo.
• La tariffa della sala comunale prescelta per la celebrazione
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23.07.2016
Ulteriori Informazioni
Luogo della dichiarazione di costituzione dell'Unione.
Le parti potranno scegliere di rendere la dichiarazione di costituzione dell'Unione civile:
- nell'ufficio di Stato civile comunale negli orari di apertura degli stessi;
- nelle sale della Casa Comunale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili;
- fuori della Casa Comunale nei luoghi a ciò destinati, secondo il calendario, gli orari, i costi regolamentatati già per i matrimoni civili.
LA SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica dei beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio o unione civile.
La comunione legale dei beni
Si applica automaticamente se i coniugi non scelgono un regime diverso: i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrano a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%.
Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati prima del matrimonio/unione civile e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.
Il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio/unione civile.
Il regime della separazione dei beni
Ogni coniuge conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio/unione civile e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva.
Si può scegliere il regime della separazione dei beni:
- al momento della celebrazione del matrimonio/unione civile, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto);
- prima del matrimonio/unione civile, a mezzo di apposita convenzione stipulata da un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);
- successivamente al matrimonio/unione civile, con convenzione stipulata da un notaio.
Se almeno uno dei nubendi non è cittadino italiano
Se almeno una persona della coppia è straniera, le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge del diverso Stato di appartenenza
Condizioni di servizio
Si vedano eventuali link e/o allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 24/03/2025